958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 15 Equity derivatives

(Art. 120 paras. 1, 4 and 5, 123 para. 1 FinMIA)

1 Equity derivatives for the purpose of this Ordinance are instruments whose values are derived, at least partially, from the value or performance of equity securities of companies under Article 120 para. 1 FinMIA.

2 The following shall be reported:

a.
the acquisition or disposal of convertible and acquisition rights, particularly call options, and of sales rights, particularly put options which are designed for or permit physical settlement;
b.
the granting (writing) of convertible and acquisition rights, particularly call options, and of sales rights, particularly put options which are designed for or permit physical settlement; and
c.
equity derivatives designed for or permitting cash settlement as well as other contracts for difference, including financial futures.

3 The exercise or non-exercise of equity derivatives reported under paragraph 2 must be reported again if it leads to one of the thresholds under Article 120 paragraph 1 FinMIA being reached, exceeded or fallen below.

Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione

(art. 120 cpv. 1, 4 e 5, 123 cpv. 1 LInFi)

1 I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 LInFi.

2 Devono essere dichiarati:

a.
l’acquisto o l’alienazione di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
b.
la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
c.
derivati su titoli di partecipazione che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti e altri contratti differenziali, come contracts for difference, financial futures.

3 I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.