958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 11 Indirect acquisition and indirect disposal

(Art. 120 para. 5, 123 para. 1 FinMIA)

The following cases in particular qualify as an indirect acquisition or indirect disposal of a shareholding:

a.
the acquisition and disposal via a third party in their own name and on behalf of the beneficial owner;
b.
the acquisition and disposal through directly or indirectly controlled legal entities;
c.
the acquisition and disposal of a shareholding which directly or indirectly transfers control of a legal entity which directly or indirectly holds equity securities.

Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti

(art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)

Sono considerati acquisto indiretto o alienazione indiretta di una partecipazione segnatamente:

a.
l’acquisto e l’alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell’avente economicamente diritto;
b.
l’acquisto e l’alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
c.
l’acquisto e l’alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.