958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 10 Principles

(Art. 120 paras. 1 and 3, 123 para. 1 FinMIA)

1 The beneficial owners of equity securities under Article 120 paragraph 1 FinMIA are subject to the notification duty. A beneficial owner is the party controlling the voting rights stemming from a shareholding and bearing the associated economic risk.

2 If the voting rights are not exercised directly or indirectly by the beneficial owner, any person who has full discretionary powers to exercise the voting rights is also subject to the notification duty in accordance with Article 120 para. 3 FinMIA. If the person who has full discretionary powers to exercise voting rights is directly or indirectly controlled, their notification duty is met where the controlling person reports on a consolidated basis. In such case, the controlling person is considered to be subject to the notification duty.19

3 There is no notification duty, if:

a.
notification of reaching a threshold was provided and that threshold is exceeded, without the subsequent threshold being reached or exceeded;
b.
notification of reaching or exceeding a threshold was provided and that threshold is met again, without having reached or exceeded the subsequent threshold;
c.
a threshold is temporarily reached, exceeded or fallen below during a trading day.

19 Amended by No I of the FINMA O of 26 Jan. 2017, in force since 1 March 2017 (AS 2017 547).

Art. 10 Principi

(art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)

1 Sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest’ultima.

2 Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall’avente economicamente diritto, secondo l’articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all’obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l’obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all’obbligo di comunicazione.19

3 Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:

a.
un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b.
un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c.
nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 26 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 547).

 

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