958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 9 Determination of deadlines

(Art. 123 para. 1 FinMIA)

1 Any deadline calculated by trading days starts on the first trading day following the trigger event.

2 Any deadline calculated by weeks ends in the last week on the same day as the day on which the trigger event took place. If this day is not a trading day, the deadline is on the next trading day.

3 Any deadline calculated by months ends in the last month on the same date as the date on which the trigger event took place. In the absence of such date, the deadline ends on the last day of the last month; if the day is not a trading day, the deadline ends on the next trading day.

4 Trading days are days on which the relevant stock exchange in Switzerland is open for trading in accordance with its trading calendar.

Art. 9 Calcolo dei termini

(art. 123 cpv. 1 LInFi)

1 Se è computato in giorni di borsa, il termine decorre dal primo giorno di borsa successivo all’evento iniziale.

2 Se è computato in settimane, il termine scade il giorno dell’ultima settimana che, per il suo nome, corrisponde a quello in cui si è verificato l’evento iniziale. Se non è un giorno di borsa, il giorno di borsa successivo.

3 Se è computato in mesi, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che, per il suo numero, corrisponde a quello in cui si è verificato l’evento iniziale. In mancanza di un giorno corrispondente, l’ultimo giorno del mese; se non è un giorno di borsa, il termine scade il giorno di borsa successivo.

4 Sono «giorni di borsa» i giorni in cui in Svizzera la relativa borsa è aperta alla negoziazione in conformità al calendario di negoziazione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.