958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 98 Portfolio compression

(Art. 108 lit. d FinMIA)

1 Portfolio compression need not be undertaken if it would not lead to any meaningful reduction in counterparty risk and the counterparty subject to the obligation documents this at least every six months.

2 Portfolio compression would not lead to any meaningful reduction in counterparty risk in particular if:

a.
the portfolio contains no or only a few offsettable OTC derivatives transactions;
b.
such activity would jeopardise the effectiveness of internal risk processes and controls.

3 Portfolio compression also need not be undertaken if the corresponding work and expense would be disproportionate to the anticipated reduction in counterparty risk.

Art. 98 Compressione del portafoglio

(art. 108 lett. d LInFi)

1 È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporti alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e la controparte obbligata sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi.

2 La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:

a.
il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pareggio («offset») effettuate con derivati OTC;
b.
la compressione metterebbe a rischio l’efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni.

3 È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.