(Art. 30 FinMIA)
1 The trading venue shall set transparent rules and procedures for fair, efficient and orderly trading, as well as objective criteria for the effective execution of orders. It must have measures in place to ensure the robust management of technical processes and the operation of its systems.
2 It must possess effective systems, procedures and arrangements to ensure in particular that its trading facilities:
3 It must enter into an agreement, in writing or in another form that that allows for its proof by text, with all participants holding a special function, in particular participants that pursue a market-making strategy in the trading venue. It shall maintain systems and procedures that ensure that these participants comply with the regulations.13
4 It may also prescribe in its regulations that participants must flag up short-selling positions in its trading facility.
13 Amended by Annex 1 No II 14 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633).
(art. 30 LInFi)
1 La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi.
2 La sede di negoziazione deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:
3 La sede di negoziazione deve concludere un accordo scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.13
4 La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti segnalino le vendite allo scoperto nel suo sistema di negoziazione.
13 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
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