958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 31 Algorithmic trading and high-frequency trading

(Art. 30 FinMIA)

1 The trading venue must be able to identify the following:

a.
orders generated by algorithmic trading;
b.
the different algorithms used for the creation of orders;
c.
the participants' dealers who initiated these orders in the trading facility.

2 It shall require participants that pursue algorithmic trading to flag the orders generated in this manner, record all entered orders, including order cancellations, and in particular to possess effective precautions and risk controls that ensure that their systems:

a.
are robust and equipped with sufficient capacity to deal with peak volumes of orders and announcements;
b.
are subject to appropriate trading thresholds and upper limits;
c.
do not cause or contribute to any disruptions in the trading venue;
d.
are effective for preventing violations of Articles 142 and 143 FinMIA;
e.
are subject to appropriate tests of algorithms and control mechanisms, including precautions to:
1.
limit the proportion of unexecuted trading orders relative to the number of transactions that can be entered into the system by a participant,
2.
slow down the flow of orders if there is a risk of the capacity of the system being reached, and
3.
limit and enforce the minimum tick size that may be executed on the trading venue.

3 In order to take account of the additional burden on system capacity, the trading venue may make provision for higher fees for:

a.
the placement of orders that are later cancelled;
b.
participants placing a high proportion of cancelled orders;
c.
participants with:
1.
an infrastructure intended to minimise delays in order transfer,
2.
a system that can decide on order initiation, generation, routing or execution, and
3.
a high intraday number of price offers, orders or cancellations.

Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

(art. 30 LInFi)

1 La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:

a.
gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;
b.
i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini;
c.
i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione.

2 Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicarlo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di misure e controlli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:

a.
siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
b.
siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati;
c.
non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano;
d.
impediscano efficacemente violazioni degli articoli 142 e 143 LInFi;
e.
siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, comprese le misure per:
1.
limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni che possono essere inserite nel sistema da un partecipante,
2.
rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capacità del sistema, e
3.
limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di negoziazione e garantirne il rispetto.

3 Per tenere conto dello sfruttamento aggiuntivo della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:

a.
il conferimento di ordini annullati successivamente;
b.
i partecipanti cha hanno una quota elevata di ordini annullati;
c.
i partecipanti con:
1.
un’infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione degli ordini,
2.
un sistema che determina l’inizializzazione, la generazione, la trasmissione o l’esecuzione di un ordine, e
3.
un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti infragiornalieri.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.