958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 23 Non-discretionary rules

(Art. 26 and 42 FinMIA)

Rules are deemed to be non-discretionary if they grant the trading venue or the operator of an organised trading facility no discretion in the amalgamation of offers.

Art. 23 Regole non discrezionali

(art. 26 e 42 LInFi)

Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discrezionalità alla sede di negoziazione o al gestore di un sistema organizzato di negoziazione nel consentire l’incontro delle offerte.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.