(Art. 110 FinMIA)
1 The initial margin is calculated as a percentage discount on the gross positions of the individual derivatives transactions. Derivatives transactions that form the object of a netting agreement concluded between the counterparties («netting set») may be pooled.
2 It shall amount to the following for each derivative category:
3 If a transaction can be classified in more than one derivative category in accordance with paragraph 2, it shall be assigned:
4 The initial margin for a netting set is calculated in accordance with Annex 3.
5 Financial counterparties that use a market risk model approach approved by FINMA in accordance with Article 88 CAO35 for calculating positions according to risk weighting, or that use a market model approved by FINMA in accordance with Articles 50a to 50d of the Insurance Oversight Ordinance of 9 November 200536 for calculating solvency as part of the Swiss Solvency Test (SST), may calculate the initial margin payment on that basis so long as no internationally harmonised standard model that is recognised throughout the industry has been established. FINMA shall regulate the technical criteria that the model approach or the market model must meet.
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37 Repealed by No I of the O of 5 July 2017, with effect from 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
(art. 110 LInFi)
1 Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni in derivati oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite.
2 Per le singole categorie di derivati il margine iniziale ammonta a:
3 Se un’operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:
4 Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l’allegato 3.
5 Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l’articolo 88 OFoP35 per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibilità (SST) secondo gli articoli 50a–50d dell’ordinanza del 9 novembre 200536 sulla sorveglianza possono calcolare il margine iniziale su questa base fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA disciplina i criteri tecnici che devono essere soddisfatti dall’approccio modello o dal modello di mercato.
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37 Abrogato dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, con effetto dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
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