958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Art. 102 Treatment of initial margins

(Art. 110 FinMIA)

1 No reciprocal offsetting may apply to initial margins.

2 Initial margins paid in cash must be held with a central bank or a Swiss bank independent of the paying counterparty or an independent foreign bank subject to appropriate regulation and supervision.

3 Initial margins not paid in cash may be held by the receiving counterparty or by a third party mandated by the counterparty. The third party may be the paying counterparty.

4 The use of initial margins for other purposes is not permissible. This does not apply to the reutilisation of initial margins paid in cash by a custodial third party, provided it is contractually ensured that the reutilisation does not adversely affect the security and its usability.

5 The receiving counterparty and the custodial third party must keep the non-cash initial margins received separate from their own assets and conclude a segregation agreement. This shall prescribe in particular that:

a.
the initial margin payment should be immediately available to the receiving counterparty in the event of bankruptcy or default on the part of the other counterparty; and
b.
the counterparty making the initial margin payment should be sufficiently hedged against the possibility of bankruptcy or default on the part of the receiving party or the custodial third party.

34 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).

Art. 102 Trattamento del margine iniziale

(art. 110 LInFi)

1 Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.

2 I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che li versa o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.

3 I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte che versa il margine iniziale.

4 Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se un contratto assicura che il riutilizzo non pregiudica la garanzia né la realizzazione.

5 La controparte beneficiaria e il terzo depositario devono separare i margini iniziali non ricevuti in contanti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:

a.
il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e
b.
la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria o del terzo depositario.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

 

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