956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 43h Principles

1 The supervisory organisation shall periodically inform FINMA about its supervisory activity.

2 FINMA shall verify whether the supervisory organisation meets the requirements under Chapter 2 of this title and whether it is performing its supervisory tasks.

3 The supervisory organisation must furnish FINMA with all the information and documents that FINMA requires to supervise the supervisory organisation.

Art. 43e Garanzia e indipendenza

1 L’organismo di vigilanza e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.

2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’organismo di vigilanza devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

3 La maggioranza delle persone incaricate dell’amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.

4 I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.

5 Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dagli assoggettati alla stessa. I compiti dell’organismo di vigilanza secondo la presente legge e quelli dell’organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 199788 sul riciclaggio di denaro possono essere diretti dalle stesse persone e svolti dagli stessi collaboratori.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.