1 The supervisory organisation shall periodically inform FINMA about its supervisory activity.
2 FINMA shall verify whether the supervisory organisation meets the requirements under Chapter 2 of this title and whether it is performing its supervisory tasks.
3 The supervisory organisation must furnish FINMA with all the information and documents that FINMA requires to supervise the supervisory organisation.
1 L’organismo di vigilanza e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.
2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’organismo di vigilanza devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
3 La maggioranza delle persone incaricate dell’amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.
4 I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza.
5 Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dagli assoggettati alla stessa. I compiti dell’organismo di vigilanza secondo la presente legge e quelli dell’organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 199788 sul riciclaggio di denaro possono essere diretti dalle stesse persone e svolti dagli stessi collaboratori.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.