956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 43g Liability

Article 19 applies by analogy to the supervisory organisation.

Art. 43d Organizzazione

1 L’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

2 Stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge.

3 Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all’adempimento dei suoi compiti.

4 Dispone di una direzione quale organo operativo.

 

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