1 The supervisory organisation shall finance its supervisory in individual cases and when providing services from contributions paid by the supervised persons and entities.
2 The supervisory organisation shall form reserves within a reasonable time for the exercise of its supervisory activity in an amount equivalent to one annual budget.
3 The Confederation may grant the supervisory organisation a loan on market terms in order to guarantee its liquidity until the reserves in accordance with paragraph 2 have been formed in full.
1 La FINMA rilascia un’autorizzazione all’organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute.
2 Approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell’organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione.
3 La modifica di fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione o di documenti soggetti all’obbligo di approvazione richiede rispettivamente la previa autorizzazione o la previa approvazione della FINMA.
4 Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l’attribuzione degli assoggettati alla vigilanza a un determinato organismo di vigilanza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.