956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 43d Organisation

1 The supervisory organisation must effectively be managed from Switzerland.

2 It must have appropriate management rules and be organised in such a manner that it can fulfil its duties in accordance with this Act.

3 It must have the financial and personnel resources necessary to perform its tasks.

4 It must have a management board as the operational body.

Art. 43a Organismo di vigilanza

1 La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 201883 sugli istituti finanziari è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.84

2 Prima di iniziare la sua attività, l’organismo di vigilanza necessita di un’autorizzazione della FINMA; è assoggettato alla vigilanza di quest’ultima.

3 Se è riconosciuto quale organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 della legge del 10 ottobre 199785 sul riciclaggio di denaro, l’organismo di vigilanza può esercitare la vigilanza anche sugli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro, relativamente al rispetto degli obblighi definiti da tale legge.

4 Se svolge anche l’attività di organismo di autodisciplina secondo il capoverso 3, l’organismo di vigilanza provvede affinché ciò sia riconoscibile in ogni momento ai terzi.

83 RS 954.1

84 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).

85 RS 955.0

 

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