956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 43c Principle

1 FINMA shall grant the supervisory organisation authorisation if the provisions of this chapter are complied with.

2 It shall approve the supervisory organisation's articles of association and organisational regulations, as well as the appointment of the persons entrusted with its administration and management.

3 Prior authorisation or approval from FINMA must be obtained in the case of changes to circumstances requiring authorisation and documents requiring approval.

4 If two or more supervisory organisations are established, the Federal Council may issue rules for the coordination of their activities and the subjection of the supervised persons and entities to a given supervisory organisation.

Art. 43 Verifiche transfrontaliere

1 La FINMA può, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all’estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.75

2 Essa può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:

a.
tali autorità siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sugli assoggettati oggetto della verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull’attività degli assoggettati oggetto della verifica; e
b.
siano adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa di cui all’articolo 42 capoverso 2.76

3 Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie all’attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:

a.
sia organizzato in maniera adeguata;
b.
rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;
c.
sia diretto da persone che garantiscono un’attività irreprensibile;
d.
rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e
e.
adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.77

3bis Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all’amministrazione di beni, al commercio di valori mobiliari oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l’articolo 42a.78

3ter La FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza su base consolidata sugli assoggettati alla verifica di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.79

4 La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.80

5 Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.

6 Sono considerate stabili organizzazioni:

a.
le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e
b.
altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

75 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

76 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

77 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

78 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

79 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

80 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

 

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