956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 43b Continuous supervision

1 The supervisory organisation shall continuously monitor whether portfolio managers and trustees in accordance with Article 17 of the Financial Institutions Act of 15 June 201885 are in compliance with the financial market legislation to which they are subject.86

2 Where the supervisory organisation detects violations of supervisory provisions or other irregularities, it shall give the audited supervised person or entity an appropriate period to restore compliance with the law. If the period is not complied with, it informs FINMA.

3 The Federal Council shall determine the main aspects and content of the continuous supervision. In doing so, it shall take account of the differing size and business risks of the supervised person or entity. It may authorise FINMA to issue implementing provisions on technical matters.

85 SR 954.1

86 Amended by Annex 1 No 4 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 656; BBl 2019 5451).

Art. 42c Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza

1 Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:

a.
sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2;
b.
sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

2 Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza.

3 La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 va previamente notificata alla FINMA.

4 La FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa.

5 Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione, la pubblicazione o l’inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza.

74 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

 

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