1 In order to fulfil its duties, the Reporting Office may by means of a computerised access procedure verify whether a person reported or notified to it is listed in any of the following databases:
2 The right of access for further information is governed by the provisions applicable to the information system concerned.
205 Inserted by Annex 1 No 9 of the FA of 13 June 2008 on Federal Police Information Systems, in force since 5 Dec. 2008 (AS 2008 4989; BBl 2006 5061).
206 Amended by Annex 1 No 14 of the Criminal Records Register Act of 17 June 2016, in force since 23 Jan. 2023 (AS 2022 600; BBl 2014 5713).
1 Il trattamento di dati personali da parte dell’Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994201 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d’accesso dei privati è disciplinato dall’articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008202 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.203
2 L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.204
2 Lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD205 e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo.206
203 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).
206 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.