1 The processing of personal data by the Reporting Office is governed by the Federal Act of 7 October 1994201 on the Central Offices of the Federal Criminal Police. The right of private individuals to information is governed by Article 8 of the Federal Act of 13 June 2008202 on Federal Police Information Systems.203
2 The Reporting Office may exchange information with FINMA, the FGB, the intercantonal authority, the Central Office and the prosecution authorities via remote access.204
203 Amended by Annex 1 No 9 of the FA of 13 June 2008 on Federal Police Information Systems, in force since 5 Dec. 2008 (AS 2008 4989; BBl 2006 5061).
204 Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).
1 Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP196 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a.197
2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.198
3 Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992199 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35).200
4 I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l’avvenuta comunicazione.
195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).
197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).
198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).
200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).
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