955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Art. 36

207 Repealed by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, with effect from 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).

Art. 35a Verifica

1 Per svolgere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d’informazione seguenti:

a.
registro nazionale di polizia;
b.
sistema d’informazione centrale sulla migrazione;
c.208
casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
d.
sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;
e.
sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2 L’accesso a ulterior955.0i informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d’informazione.

207 Introdotto dall’all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

208 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 14 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.