952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Art. 4 Public notices and communications

1 Public notices are published in the Swiss Official Gazette of Commerce and on the FINMA website.

2 Communications are sent directly to creditors whose name and address are known. If it simplifies the proceedings, FINMA may require creditors domiciled or residing abroad to appoint an authorised person for service in Switzerland. For reasons of urgency or to simplify the procedure, direct communications may be dispensed with.

3 With regard to deadlines and the legal consequences associated with a public notice, publication in the Swiss Official Gazette of Commerce is the deciding factor.

Art. 4 Pubblicazioni e comunicazioni

1 Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.

2 Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indirizzo sono noti. Ove opportuno ai fini della semplificazione della procedura, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d’urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta.

3 La pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.