952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Art. 3 Universality

1 If bankruptcy proceedings or restructuring proceedings are opened, they cover all realisable assets in a bank’s possession at the time in question, regardless of whether they are located in Switzerland or abroad.

2 All Swiss and foreign creditors of the bank and its foreign branches are equally entitled to participate in bankruptcy proceedings or restructuring proceedings opened in Switzerland and enjoy the same privileges.

3 The assets of a branch of a foreign bank operating in Switzerland include all assets in Switzerland and abroad that are constituted by parties acting on behalf of that branch.

Art. 3 Universalità

1 Se è aperta una procedura di fallimento o di risanamento, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono alla banca in tale momento, indipendentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all’estero.

2 Tutti i creditori nazionali ed esteri della banca e delle sue succursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento o di risanamento aperta in Svizzera.

3 Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di una banca estera tutti gli attivi in Svizzera e all’estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.