(Art. 59 para. 2 CISA)
1 The fund management company and the SICAV are deemed to exert a dominant influence if they have a majority of the co-ownership shares and votes.
2 In a set of rules governing use and administration as defined in Article 647 paragraph of the Swiss Civil Code (CC)130 they shall retain all rights, measures and actions provided for in Articles 647a–651 CC.
3 The right of pre-emption pursuant to Article 682 CC may not be suspended under contract.
4 Co-ownership of common facilities associated with properties held by the collective investment scheme which are part of a more extensive development must not grant a controlling influence. In such cases, the right of pre-emption pursuant to paragraph 3 may be suspended under contract.
(art. 59 cpv. 2 LICol)
1 La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.
2 Esse devono riservarsi, nel quadro di un regolamento per l’uso e l’amministrazione ai sensi dell’articolo 647 capoverso 1 del Codice civile133, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a–651 CC.
3 Il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.
4 Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell’investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.