(Art. 31 para. 3 FinSA)
1 The registration body may only delegate activities of minor significance to third parties.
2 The third parties must have the necessary skills, knowledge and experience to perform the delegated activities.
3 The registration body shall carefully instruct and monitor the appointed third parties.
4 Delegation must be agreed in writing or in another form demonstrable via text.
(art. 31 cpv. 3 LSerFi)
1 Il servizio di registrazione può delegare a terzi soltanto attività di importanza secondaria.
2 I terzi devono disporre delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le attività delegate.
3 Il servizio di registrazione istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.
4 La delega deve essere convenuta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.