(Art. 25 para. 2 FinSA)
1 If precautions in accordance with Article 25 paragraph 1 FinSA cannot prevent disadvantages for clients or only with a disproportionate amount of effort, the financial service provider shall disclose this in an appropriate manner.
2 To this end, the financial service provider shall describe the conflicts of interest arising in the provision of the respective financial service. The following are to be explained to the clients in general terms:
3 Disclosure may be in standardised or electronic form. The client must be able to record it on a durable data medium.
(art. 25 cpv. 2 LSerFi)
1 Se tramite i provvedimenti di cui all’articolo 25 capoverso 1 LSerFi non si può evitare un pregiudizio nei confronti del cliente, o lo si può evitare soltanto con un dispendio sproporzionato, il fornitore di servizi finanziari glielo comunica in maniera adeguata.
2 A tal fine il fornitore di servizi finanziari descrive i conflitti di interessi che risultano dalla fornitura dei servizi finanziari in questione. Ai clienti occorre spiegare in modo comprensibile e in termini generali:
3 La comunicazione può essere trasmessa in forma standardizzata ed elettronica. Il cliente deve poterla registrare su un supporto durevole.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.