950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi)

Art. 25 Organisational precautions

(Art. 25 para. 1 FinSA)

In order to prevent conflicts of interest, financial service providers must take the following risk-adequate precautions appropriate to their size, complexity and legal form as well as to the financial services provided by them:

a.
They shall take measures to identify conflicts of interest.
b.
They shall take the necessary measures to prevent the exchange of information insofar as it could be contrary to the interest of clients, i.e. an exchange between staff whose activities could result in a conflict of interest; if the exchange can not be prevented, they shall monitor it.
c.
They shall keep the organisation and management of staff functionally separate insofar as their main activities could cause a conflict of interest among clients or between clients' interests and those of the financial service provider.
d.
They shall take the measures necessary to prevent staff involved simultaneously or in immediate succession in different financial services from being assigned tasks which could be detrimental to a proper handling of conflicts of interest.
e.
Their remuneration system shall create no incentives for staff to disregard statutory duties or to conduct themselves in a manner detrimental to clients. They shall define it in such a way that:
1.
variable remuneration elements do not diminish the quality of the financial service rendered to clients;
2.
there can be no mutual direct relationship between remuneration levels if a conflict of interest might arise between the activities of business units.
f.
They shall issue internal directives which facilitate identification of conflicts of interest between clients and staff and contain measures to prevent or resolve such conflicts. They shall review these directives regularly.
g.
They shall issue rules for the acquisition and disposal of financial instruments for own account by staff.

Art. 25 Provvedimenti organizzativi

(art. 25 cpv. 1 LSerFi)

Per evitare i conflitti di interessi, i fornitori di servizi finanziari devono adottare i seguenti provvedimenti commisurati ai rischi e adeguati alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro forma giuridica nonché ai servizi finanziari da loro offerti:

a.
prendere misure per riconoscere i conflitti di interessi;
b.
prendere le misure necessarie per evitare lo scambio di informazioni se questo potrebbe essere contrario all’interesse del cliente, segnatamente lo scambio tra collaboratori le cui attività potrebbero generare un conflitto di interessi; se non può essere evitato, lo scambio deve essere monitorato;
c.
separare le funzioni legate all’organizzazione e alla gestione di collaboratori se i loro compiti principali potrebbero generare un conflitto di interessi tra clienti o tra i clienti e il fornitore di servizi finanziari;
d.
prendere le misure necessarie per evitare che ai collaboratori coinvolti contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo nella fornitura di diversi servizi finanziari siano assegnati compiti che potrebbero compromettere la gestione corretta dei conflitti di interessi;
e.
impedire che il loro sistema retributivo incentivi a disattendere gli obblighi legali o a tenere un comportamento dannoso nei confronti dei clienti. Concepiscono il sistema retributivo segnatamente in modo che:
1.
elementi variabili della retribuzione non pregiudichino la qualità dei servizi finanziari nei confronti dei clienti,
2.
non ci sia alcuna relazione reciproca diretta tra le retribuzioni nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interessi tra le attività delle unità operative;
f.
emanare istruzioni interne che consentano di riconoscere i conflitti di interessi tra i clienti e i collaboratori e che contengano le misure necessarie per evitare o risolvere tali conflitti; verificare regolarmente le istruzioni;
g.
emanare norme per l’acquisto e l’alienazione per proprio conto di strumenti finanziari da parte di collaboratori.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.