950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

Art. 8 Content and form of information

1 Financial service providers shall inform their clients of the following:

a.
their name and address;
b.
their field of activity and supervisory status;
c.
the possibility of initiating mediation proceedings before a recognised ombudsman in accordance with Title 5; and
d.
the general risks associated with financial instruments.

2 They shall also provide information on:

a.
the financial service personally recommended and the associated risks and costs;
b.
the business affiliations with third parties in connection with the financial service offered;
c.
the market offer taken into account when selecting the financial instruments.

3 Where financial instruments are personally recommended, financial service providers shall also make the key information document available to the retail client insofar as such a document must be produced for the financial instrument recommended (Articles 58 and 59). In the case of a compound financial instrument, a key information document shall be made available for said instrument only.

4 No key information document need be made available if the service is provided exclusively in the execution or transmission of client orders, unless a key information document has already been produced for the financial instrument.

5 When personally recommending financial instruments for which a prospectus is required (Articles 35 to 37), financial service providers shall make this prospectus available to their retail client free of charge upon request.

6 Advertising must be indicated as such.

Art. 8 Contenuto e forma dell’informazione

1 I fornitori di servizi finanziari indicano ai loro clienti:

a.
il proprio nome e indirizzo;
b.
il proprio campo d’attività e status di vigilanza;
c.
la possibilità di avviare una procedura di mediazione secondo il titolo quinto dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto; e
d.
i rischi generali connessi con gli strumenti finanziari.

2 Essi li informano inoltre su:

a.
il servizio finanziario oggetto di una raccomandazione personalizzata e i rischi e costi che vi sono connessi;
b.
i vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto;
c.
l’offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari.

3 Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione del cliente privato anche il foglio informativo di base sempre che per lo strumento raccomandato sia previsto l’obbligo di redigere tale documento (art. 58 e 59). Nel caso di uno strumento finanziario composto, il foglio informativo di base va messo a disposizione unicamente per tale strumento.

4 Il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a mettere a disposizione il foglio informativo di base se il suo servizio consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente, salvo che un foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario sia già disponibile.

Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari per i quali è previsto l’obbligo di redigere un prospetto (art. 35–37), il fornitore di servizi finanziari mette gratuitamente a disposizione del cliente privato il prospetto se questi ne fa richiesta.

6 La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.