950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

Art. 9 Timing and form of information

1 Financial service providers shall inform their clients before the signing of the contract or provision of the service.

2 Financial service providers shall make the key information document available free of charge to their retail clients before the signing or conclusion of the contract. Where consultation takes place without the client being physically present, the key information document may be made available after conclusion of the transaction if the client so consents. Financial service providers shall document said consent.

3 The information may be made available to clients in standardised form on paper or electronically.

Art. 9 Momento e forma della comunicazione delle informazioni

1 I fornitori di servizi finanziari comunicano le informazioni ai clienti prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

2 I fornitori di strumenti finanziari mettono il foglio informativo di base gratuitamente a disposizione dei clienti privati prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto. Se una consulenza ha luogo fra assenti, con il consenso del cliente il foglio informativo di base può essere messo a disposizione dopo la conclusione dell’operazione. I fornitori di servizi finanziari tengono traccia documentale di tale consenso.

3 Le informazioni possono essere messe a disposizione dei clienti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.