1 If a financial instrument for which a key information document has to be prepared is offered publicly, the key information document must be published no later than the beginning of the public offer.
2 Article 64 paragraphs 3 and 4 apply by analogy.
1 Se uno strumento finanziario per il quale deve essere redatto un foglio informativo di base è oggetto di un’offerta pubblica, il foglio informativo di base è pubblicato al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica.
2 L’articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.