1 The issuer shall announce changes to the rights associated with securities sufficiently early to ensure that investors can exercise their rights.
2 The content and scope of the publication shall otherwise be based on the issuing conditions. Article 64 paragraphs 3 and 4 apply by analogy.
3 Special statutory provisions remain reserved.
1 L’emittente comunica tempestivamente le modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari affinché agli investitori sia garantito l’esercizio dei propri diritti.
2 Per il rimanente, il contenuto e l’estensione della pubblicazione si fondano sulle condizioni di emissione. L’articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
3 Sono fatte salve disposizioni di legge speciali.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.