950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

Art. 45 Base prospectus

1 For debt instruments issued in an offer programme or issued in a continuous or repeated manner by banks in accordance with the BankA27 or securities firms in accordance with the FinIA28, the prospectus may be drafted in the form of a base prospectus.

2 The base prospectus shall contain all the information available at the time of publication on the issuer, the guarantor and security provider and the securities, but not the final terms.

3 The final terms shall be included at least in a version with indicative information at the time of the public offer. At the end of the subscription period, they shall be published in a definitive version and filed with the reviewing body.

4 Approval of the final terms is not necessary.

Art. 45 Prospetto di base

1 Il prospetto può essere redatto sotto forma di un prospetto di base, segnatamente nel caso di titoli di credito emessi nel quadro di un programma d’offerta oppure in modo continuo o ripetuto da banche ai sensi della LBCR25 o da società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi26.

2 Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni disponibili al momento della sua pubblicazione relative all’emittente, al garante e al prestatore di cauzioni come pure ai valori mobiliari, ma non le condizioni definitive.

3 Le condizioni definitive dell’offerta sono pubblicate almeno in una versione contenente indicazioni orientative in occasione dell’offerta pubblica. Allo scadere del termine di sottoscrizione sono pubblicate nella loro versione definitiva e depositate presso l’organo di verifica.

4 L’approvazione delle condizioni definitive non è necessaria.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.