1 For debt instruments issued in an offer programme or issued in a continuous or repeated manner by banks in accordance with the BankA27 or securities firms in accordance with the FinIA28, the prospectus may be drafted in the form of a base prospectus.
2 The base prospectus shall contain all the information available at the time of publication on the issuer, the guarantor and security provider and the securities, but not the final terms.
3 The final terms shall be included at least in a version with indicative information at the time of the public offer. At the end of the subscription period, they shall be published in a definitive version and filed with the reviewing body.
4 Approval of the final terms is not necessary.
1 Il prospetto può essere redatto sotto forma di un prospetto di base, segnatamente nel caso di titoli di credito emessi nel quadro di un programma d’offerta oppure in modo continuo o ripetuto da banche ai sensi della LBCR25 o da società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi26.
2 Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni disponibili al momento della sua pubblicazione relative all’emittente, al garante e al prestatore di cauzioni come pure ai valori mobiliari, ma non le condizioni definitive.
3 Le condizioni definitive dell’offerta sono pubblicate almeno in una versione contenente indicazioni orientative in occasione dell’offerta pubblica. Allo scadere del termine di sottoscrizione sono pubblicate nella loro versione definitiva e depositate presso l’organo di verifica.
4 L’approvazione delle condizioni definitive non è necessaria.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.