1 A foreign patent attorney examination is recognised where its equivalence to the Swiss Federal Patent Attorney Examination:
2 The Federal Council shall designate the competent body for such recognition.
3 Where the competent body does not recognise a foreign patent attorney examination, it shall decide how the requirements of Article 2 letter b may be fulfilled.
1 Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:
2 Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.
3 Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera b.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.