2 The Federal Council shall designate the competent bodies for such recognition. It shall designate a single body where possible.
3 Where the competent bodies do not recognise a foreign higher education qualification, they shall decide how the requirement of Article 2 letter a may be fulfilled.
1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:
2 Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio.
3 Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera a.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.