1 Where the professional conduct of a patent attorney gives rise to complaints, the Swiss Federal Department of Justice and Police (FDJP) may, after hearing the person concerned:
2 In assessing professional conduct within the meaning of paragraph 1, the patent attorney’s entire business activities in Switzerland and abroad shall be taken into consideration.
3 The FDJP may order the publication of the admonition or the disqualification as well as the deletion of the registration from the Patent Attorney Register.
1 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’interessato:
2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero.
3 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione nonché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.