1 On application and on payment of a fee, the IPI shall register persons who fulfil the requirements of Article 2 in the Patent Attorney Register. It shall issue a certificate of registration.
2 The person making the application must prove by way of suitable documentation that he or she fulfils the requirements of Article 2.
3 The Federal Council may authorise the IPI to regulate electronic communication in accordance with the general provisions on the administration of federal justice.
4 The dossier and files may be maintained and stored in electronic form.
1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l’IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.
2 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all’articolo 2.
3 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell’ambito delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
4 Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.