1 The authorities responsible for the enforcement of this Ordinance shall treat information as confidential where there is a legitimate and overriding interest in doing so. They classify this information as such when forwarding it to other authorities.
2 There is a legitimate interest in particular in preserving trade and manufacturing secrecy.
3 Any person submitting documents to the authorities must:
4 An authority that does not wish to accede to a request for confidentiality shall investigate whether the grounds given for confidentiality are justifiable. If its assessment differs from the proposal of the persons supplying the information, the authority, after hearing these persons, shall inform them in a ruling which information they do not find worthy of protection.
5 The following information shall always be accessible to the public:
1 Le autorità competenti per l’esecuzione della presente ordinanza trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse preponderante degno di essere protetto. Se li trasmettono ad altre autorità, li designano in quanto tali.
2 È segnatamente considerato degno di essere protetto l’interesse alla tutela del segreto d’affari e di fabbricazione.
3 Chi inoltra documenti alle autorità deve:
4 Qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto, l’autorità esamina se l’interesse fatto valere è degno di essere protetto. Se la sua valutazione è in contrasto con la richiesta presentata da chi ha fornito l’informazione, l’autorità, sentito quest’ultimo, gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto.
5 I seguenti dati sono pubblici in ogni caso:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.