814.912 Ordinance of 9 May 2012 on Handling Organisms in Contained Systems (Containment Ordinance, ContainO)

814.912 Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)

Art. 29 Obligation to pay a fee

1 Any person who causes the Federal Coordination Centre for Biotechnology, the FOEN or the FOPH to provide a service or the offices to issue a ruling under this Ordinance must pay a fee.

2 Unless this Ordinance contains special regulations, the provisions of the General Fees Ordinance of 8 September 200437 apply.

Art. 29 Obbligo di pagare emolumenti

1 Chi richiede una prestazione di servizi al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione, all’UFAM o all’UFSP oppure una decisione di questi Uffici federali in base alla presente ordinanza deve pagare un emolumento.

2 Sempre che la presente ordinanza non comporti disciplinamenti speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200436 sugli emolumenti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.