1 Anyone who exports beverage containers for which a fee has been paid may claim the refund of the fee in an application with supporting documentation.
2 If the amount due for refund is less than CHF 25.00, it shall not be refunded.
3 Applications for a refund of the fee may be submitted to the Fee Organisation for each calendar year, but must be submitted no later than 31 March of the following year.
1 Chi esporta imballaggi per bevande sui quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata.
2 Se il rimborso cui ha diritto è inferiore a 25 franchi, esso non viene pagato.
3 Le domande di rimborso possono essere inoltrate all’organizzazione per ogni semestre civile, ma devono essere presentate al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.