814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

Art. 29 Designation of water protection areas and determination of groundwater protection zones and areas

1 When dividing their territory into water protection areas (Art. 19 WPA), the cantons shall indicate those at particular risk and the other areas. Those described in Annex 4 number 11 as at particular risk include:

a.
water protection area Au for the protection of exploitable underground waters;
b.
water protection area Ao for the protection of water quality of surface waters if this is required to guarantee a specific use of a body of water;
c.
the area of contribution Zu intended for the protection of water quality at existing and planned groundwater wells serving the public interest if the water is polluted by substances which are not sufficiently degraded or retained, or if there is a genuine risk of pollution by such substances;
d.30
the area of contribution Zo intended for the protection of water quality of surface waters if water is polluted by run-off of pesticides or nutrients.

2 They shall designate groundwater protection zones (Art. 20 WPA) described in Annex 4 number 12 in order to protect groundwater wells and groundwater recharge installations serving the public interest. They may designate groundwater protection zones even for planned wells and recharge installations serving the public interest, the locations of which and amount of withdrawals from which are established.

3 They shall designate the groundwater protection areas described in Annex 4 number 13 (Art. 21 WPA) in order to protect the underground waters planned for use.

4 They shall base their decisions on the designation of water protection areas and groundwater protection zones and areas on existing hydro-geological findings. If these are not sufficient, they shall ensure that the required hydro-geological investigations are conducted.

30 Amended by No II 9 of the O of 18 May 2005 on the Repeal and Amendment of Ordinances in connection with the Commencement of the Chemicals Act, in force since 1 Aug. 2005 (AS 2005 2695).

Art. 29 Designazione dei settori di protezione delle acque e delimitazione delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee

1 Nella suddivisione del territorio in settori di protezione delle acque (art. 19 LPAc), i Cantoni designano i settori particolarmente minacciati e gli altri settori. I settori particolarmente minacciati, descritti nell’allegato 4 numero31 11, comprendono:

a.
il settore di protezione delle acque Au per la protezione delle acque sotterranee utilizzabili;
b.
il settore di protezione delle acque Ao per la protezione della qualità delle acque superficiali, se ciò è necessario per garantire una particolare utilizzazione di tali acque;
c.
il settore d’alimentazione Zu per la protezione della qualità delle acque sotterranee di captazioni d’interesse pubblico esistenti e previste, se l’acqua è inquinata da sostanze non sufficientemente degradate o trattenute o se esiste il pericolo concreto di un inquinamento provocato da tali sostanze;
d.32
il settore d’alimentazione Zo per la protezione della qualità delle acque superficiali, se l’acqua è inquinata dal dilavamento di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

2 I Cantoni delimitano altresì le zone di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 numero 12 (art. 20 LPAc) allo scopo di proteggere le captazioni d’acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica d’interesse pubblico. Possono delimitare anche zone di protezione delle acque sotterranee per captazioni e impianti di ravvenamento d’interesse pubblico previsti, la cui ubicazione e la cui quantità di prelievo sono già stabilite.

3 Delimitano le aree di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 numero 13 (art. 21 LPAc) allo scopo di proteggere le acque sotterranee destinate a essere utilizzate.

4 Per la designazione dei settori di protezione delle acque e per la delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee si basano sulle conoscenze idrogeologiche disponibili; se queste ultime non sono sufficienti, provvedono all’esecuzione delle necessarie indagini idrogeologiche.

31 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

32 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

 

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