1 The cantons shall draw up waters protection maps and adjust these as necessary. The waters protection maps shall indicate as a minimum:
2 The waters protection maps shall be accessible to the public. The cantons shall provide the Federal Office for the Environment (FOEN) and neighbouring cantons concerned with the waters protection maps and their annual modifications in digital form.31
31 Amended by No I of the O of 4 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).
1 I Cantoni elaborano carte di protezione delle acque e, se necessario, le aggiornano. Nelle carte di protezione delle acque devono figurare almeno:
2 Le carte di protezione delle acque sono accessibili al pubblico. I Cantoni inviano all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e ai Cantoni limitrofi interessati le carte di protezione delle acque e ogni anno gli aggiornamenti in forma digitale.33
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
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