814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

Art. 30 Water protection maps

1 The cantons shall draw up waters protection maps and adjust these as necessary. The waters protection maps shall indicate as a minimum:

a.
water protection areas;
b.
groundwater protection zones;
c.
groundwater protection areas;
d.
groundwater outflow points, wells and recharge installations that are of significance for water supply.

2 The waters protection maps shall be accessible to the public. The cantons shall provide the Federal Office for the Environment (FOEN) and neighbouring cantons concerned with the waters protection maps and their annual modifications in digital form.31

31 Amended by No I of the O of 4 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).

Art. 30 Carte di protezione delle acque

1 I Cantoni elaborano carte di protezione delle acque e, se necessario, le aggiornano. Nelle carte di protezione delle acque devono figurare almeno:

a.
i settori di protezione delle acque;
b.
le zone di protezione delle acque sotterranee;
c.
le aree di protezione delle acque sotterranee;
d.
gli affioramenti, le captazioni e gli impianti di ravvenamento della falda freatica importanti per l’approvvigionamento idrico.

2 Le carte di protezione delle acque sono accessibili al pubblico. I Cantoni inviano all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e ai Cantoni limitrofi interessati le carte di protezione delle acque e ogni anno gli aggiornamenti in forma digitale.33

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.