810.305 Ordinance of 20 September 2013 on Clinical Trials in Human Research (Clinical Trials Ordinance, ClinO)

810.305 Ordinanza del 20 settembre 2013 sulle sperimentazioni cliniche ad eccezione delle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche, OSRUm)

Art. 16 Death of the person

1 If a person who was included in a clinical trial in an emergency situation dies before it has been possible to obtain consent or refusal in accordance with Article 15, the biological material and the health-related personal data collected may only be used if this person has consented, in an advance directive or otherwise, to the use of such material and health-related data for research purposes.

2 In the absence of a statement of wishes as specified in paragraph 1, use is permissible if consent is given by the next of kin or a designated trusted person. Consent is governed by Article 8 of the Transplantation Act.

Art. 16 Decesso della persona

1 Se una persona coinvolta in una sperimentazione clinica in situazione d’emergenza decede senza che sia stato possibile ottenere un consenso o un rifiuto secondo l’articolo 15, il materiale biologico e i dati sanitari personali raccolti possono essere utilizzati soltanto se tale persona, con una dichiarazione anticipata o in un’altra forma, ha acconsentito all’utilizzazione del materiale biologico e dei dati sanitari personali a scopo di ricerca.

2 Se non esiste una manifestazione di volontà secondo il capoverso 1, l’utilizzazione è ammessa se gli stretti congiunti o una persona di fiducia designata dalla persona interessata vi acconsentono. Per il consenso si applica l’articolo 8 della legge sui trapianti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.