1 Cancellation of the insurance policy by the insurance company is not permissible after the occurrence of the insured event.
2 Within the framework of the insurance coverage, the injured party or legal successor has a direct claim against the insurance company. Objections cannot be raised on the basis of the insurance policy or the Insurance Policies Act of 2 April 190826.
3 If the insurance company is subject to action under paragraph 2, it shall have a right of recourse against the insured party.
4 Paragraphs 1–3 apply mutatis mutandis if security of equivalent value is provided in accordance with Article 13 paragraph 1 letter b.
1 Il recesso dal contratto d’assicurazione da parte dell’impresa di assicurazione non è ammesso dopo il sopraggiungere dell’evento temuto.
2 Il danneggiato o i suoi successori legali vantano un diritto di credito diretto nei confronti dell’impresa di assicurazione nei limiti della copertura assicurativa. Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge del 2 aprile 190826 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte agli aventi diritto.
3 Se è citata in giudizio in virtù del capoverso 2, l’impresa di assicurazione può far valere una pretesa di regresso nei confronti dello stipulante.
4 I capoversi 1–3 sono applicabili per analogia in caso di prestazione di garanzie equivalenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera b.
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