745.21 Ordinance of 17 August 2011 on the Security Units of Public Transport Companies (PTSO)

745.21 Ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

Art. 6 Costs of the transport police

The Transport Police shall publish the prices of its services in a schedule of charges.

Transport companies shall keep the accounts of the Transport Police separately.

They shall offer their Transport Police services to other transport companies at comparable conditions.

Art. 6 Costi della polizia dei trasporti

1 La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo.

2 Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti.

3 Offrono le prestazioni della propria polizia dei trasporti ad altre imprese di trasporto a condizioni comparabili.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.