1 The Transport Police shall publish the prices of its services in a schedule of charges.
2 Transport companies shall keep the accounts of the Transport Police separately.
3 They shall offer their Transport Police services to other transport companies at comparable conditions.
1 La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo.
2 Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti.
3 Offrono le prestazioni della propria polizia dei trasporti ad altre imprese di trasporto a condizioni comparabili.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.