1 The STSB shall report incidents on Swiss sovereign territory involving foreign undertakings to the competent authorities in the states in which such undertakings are registered.
2 The report must not include sensitive personal data under Article 3 of the Federal Act of 19 June 199217 on Data Protection.
1 Se un’impresa estera è coinvolta in un evento imprevisto avvenuto sul territorio svizzero, il SISI lo notifica alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2 La notifica non può contenere dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.