The Swiss Maritime Navigation Office, the ship’s command, the Swiss Shipowners’ Association and the classification societies recognised by Switzerland shall report incidents under Article 3 letter c immediately to the reporting office.
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima, il comandante della nave, le società di armatori svizzere e le società di classificazione riconosciute dalla Svizzera notificano immediatamente al servizio notifiche gli eventi imprevisti di cui all’articolo 3 lettera c.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.