1 The cantons shall work with the federal authorities and neighbouring cantons insofar as their activities coincide.
2 If the cantons cannot agree among themselves or with the Confederation on how to coordinate activities that have a spatial impact, they may request that the conciliation procedure (Art. 12) be applied.
3 Border cantons shall seek collaboration with the regional authorities of the neighbouring country insofar as their activities may have cross-border impact.
1 I Cantoni collaborano con le autorità federali e dei Cantoni vicini allorché i rispettivi compiti interferiscono.
2 Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la Confederazione, sulla coordinazione delle loro attività d’incidenza territoriale, può essere richiesta la procedura di conciliazione prevista dall’articolo 12.
3 I Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine.
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