653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)
653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
Art. 9 Capital contribution accounts
Reporting Swiss financial institutions may treat capital contribution accounts as excluded accounts in accordance with Article 4 paragraph 3 of the AEOIA, provided:
- a.
- the accounts are used exclusively to deposit the capital on the foundation of a company or an increase in its capital;
- b.
- the accounts are closed or transformed into accounts in the name of the company after its foundation or a capital increase; and
- c.
- any repayments resulting from a failed foundation or capital increase or from excess capital being paid in are made solely to the persons who contributed the capital.
Art. 9 Conti per il versamento di capitale
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti per il versamento di capitale come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI purché:
- a.
- i conti siano utilizzati esclusivamente per il deposito del capitale destinato alla costituzione o all’aumento di capitale di una società;
- b.
- una volta costituita la società o effettuato l’aumento di capitale, i conti siano chiusi o i fondi trasferiti su un conto intestato alla società; e
- c.
- eventuali rimborsi dovuti alla mancata costituzione della società o al mancato aumento di capitale o a un versamento di capitale in eccesso vadano esclusivamente alle persone che hanno versato il capitale.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.