653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Art. 8 Accounts of lawyers or notaries

1 Depository or custodial accounts held by lawyers or notaries licensed in Switzerland or by a firm of lawyers or notaries licensed in Switzerland that are organised in the form of a company on behalf of clients as the beneficial owners of the assets deposited are treated as excluded accounts.

2 The assets that may be held in such accounts and the conditions under which such accounts may be held are governed by the Agreement of 14 February 20136 between Switzerland and the United States of America for cooperation to facilitate the implementation of FATCA.

Art. 8 Conti di avvocati o notai

1 Sono considerati conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di deposito o di custodia detenuti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da studi di avvocati o notai autorizzati in Svizzera e organizzati in forma di società, ove i clienti sono aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali depositati su tali conti.

2 I valori patrimoniali che possono essere detenuti su questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere trattati sono disciplinati nell’Accordo del 14 febbraio 20136 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.