Reporting Swiss financial institutions may treat accounts of associations organised and established in Switzerland that pursue a non-commercial purpose as excluded accounts in accordance with Article 4 paragraph 3 of the AEOIA.
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.