444.1 Federal Act of 20 June 2003 on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act, CPTA)

444.1 Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Art. 10 Application

If cultural property of a contracting State is lent temporarily by a contracting State to a museum or another cultural institution in Switzerland for an exhibition, the borrowing institution may request the Specialised Body to issue the lending institution with a guarantee of return for the duration of the exhibition agreed in the loan agreement.

Art. 10 Richiesta

Se un bene culturale proveniente da uno Stato contraente è temporaneamente dato in prestito per un’esposizione a un museo o altro istituto culturale in Svizzera, l’istituzione che riceve in prestito il bene può chiedere al Servizio specializzato di rilasciare all’istituzione che lo dà in prestito una garanzia di restituzione per la durata d’esposizione concordata nel contratto di prestito.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.