444.1 Federal Act of 20 June 2003 on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act, CPTA)

444.1 Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Art. 11 Publication and objection procedure

1 The request shall be published in the Official Federal Gazette. The notice published shall contain a precise description of the cultural property and of its origin.

2 If the request clearly does not meet the requirements for granting a guarantee of return, it shall be rejected and not published.

3 Any person who is a party under the Federal Act of 20 December 19689 on Administrative Procedure may file a written objection within 30 days with the Specialised Body. The 30-day period begins on publication of the notice.

4 Unless a person has filed an objection, they may not participate in the remainder of the proceedings.

Art. 11 Pubblicazione e procedura di opposizione

1 La richiesta è pubblicata nel Foglio federale. La pubblicazione comprende una descrizione esatta dei beni culturali in questione e della loro provenienza.

2 Se non adempie manifestamente le condizioni per il rilascio di una garanzia di restituzione, la richiesta è respinta e non è pubblicata.

3 Chi è parte ai sensi delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa può fare opposizione per scritto, entro 30 giorni, presso il Servizio specializzato. Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione.

4 Chi non ha fatto opposizione è escluso dalla procedura ulteriore.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.